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Statuto

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NATO BRIGANTE

ART. 1
Il presente Statuto disciplina “l’Associazione NATO BRIGANTE”.
l’associazione NATO BRIGANTE è associazione con durata illimitata nel tempo senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo II Capo III articoli 36 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di ottenimento del riconoscimento da parte dell’autorità governativa, dalle disposizioni di cui al titolo II capo II, articoli 14 e seguenti del Codice Civile, nonché dal presente statuto.

Logo
Il logo, costituito dalle iniziali N. e B.(all’interno delle quali è riportato il nome stesso del marchio), seguite dalla scritta PER IL FUTURO DEI TUOI FIGLI, alle quali si affianca quale simbolo il fiore di ginestra, è da considerarsi marchio ed immagine rappresentativa dell’Associazione.

ART. 2 (SEDE)
L’ASSOCIAZIONE NATO BRIGANTE, qui di seguito chiamata “Associazione”, ha la propria sede in Montefredane (AV) e potrà  istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale ed in quello europeo ed internazionale.

ART. 3 (FINALITÀ)
1. L’associazione non ha fini di lucro nemmeno indiretto ed è costituita esclusivamente per finalità di carattere culturale e sociale, la sua struttura è fondata sulla democraticità. E’ quindi vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché patrimonio, fondi o riserve, anche in modo indiretto.
2. L’Associazione si propone lo scopo di individuare e promuovere iniziative per sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori dell’Ex UTRIUSQUE SICILIAE ovvero Regno Delle Due Sicilie, difendendo ed incentivando l’occupazione lavorativa e lo sviluppo di processi di empowerment delle popolazioni di tali territori. Il concetto di Empowerment si intende come riferimento all'accrescimento spirituale, politico, sociale e della forza economica della comunità, e allo sviluppo della fiducia nelle proprie capacità.
3. Onde provvedere al raggiungimento delle finalità generali sopra indicate, l'Associazione:
a) effettua studi, progettazioni e ogni altra utile iniziativa diretta a promuovere lo sviluppo delle risorse del territorio;
b) si impegna all’elaborazione di un progetto territoriale mirato al recupero ed allo sviluppo della competitività, nell’ottica sia della creazione di nuovi posti di lavoro sia dell’innovazione dei prodotti finalizzata alla conquista di nuovi mercati e soprattutto della valorizzazione e promozione delle peculiarità economiche e sociali del territorio e dei suoi prodotti, favorendone la visibilità e la diffusione nell’ambito del territorio nazionale e internazionale.
4. Sotto il profilo dell’interesse pubblico, l'Associazione persegue l’obbiettivo della difesa e dell’incremento dell’occupazione lavorativa locale connessa alla salvaguardia ed alla crescita del territorio economico e del tessuto sociale e culturale dei territori  dell’Ex Regno Delle Due Sicilie.
5. Nello svolgimento delle suddette attività l'Associazione si propone di valutare e di tradurre in progetti le indicazioni che saranno fornite dagli Associati.
6. Al fine di reggere la competitività, attuando una strategia di marketing territoriale, l’associazione si impegna a favorire il coinvolgimento ed il confronto con Regione, Provincia nonché con le associazioni di categoria (Sindacati ed Associazioni Industriali), le università, le Camere di Commercio e altre associazioni e enti presenti sul territorio.
7. Al fine di promuovere e valorizzare il territorio, il suo popolo e i suoi prodotti l’Associazione intende promuovere varie attività ed in particolare:
-    Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari e simili;
-    Attività di formazione: organizzazione di un “centro studi”.
-    Attività editoriali: al fine di diffondere la cultura e la storia dei Territori dell’ex UTRIUSQUE SICILIAE.
All’uopo l’associazione potrà:
- curare lo studio, la ricerca, lo sviluppo, la promozione, la coordinazione, la gestione, l’allestimento ed la realizzazione, anche con il confronto e lo scambio di esperienze e di collaborazioni con enti locali, con istituzioni pubbliche o private e con altre realtà associative aventi interessi ed obiettivi comuni, sul territorio locale, provinciale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale, di video, films, pubblicazioni, spettacoli, concerti, rassegne, festivals, manifestazioni, mostre, fiere, stands, convegni ed eventi di grande respiro e risonanza nazionale ed internazionale; nonché messaggi pubblicitari di promozione anche televisivi e radiofonici.
8. Al fine di fornire questi servizi ai soci e ad un pubblico più ampio si potranno costituire comitati e specifici gruppi di lavoro.

ART. 4 (QUOTE e CONTRIBUTI)
1. Il patrimonio dell’Associazione è determinato dalle quote ordinarie degli Associati così come annualmente determinate dall'Assemblea.
2. In particolare la quota annuale è stabilita e/o aggiornata con delibera approvata dall’Assemblea a maggioranza dei presenti.
3. Al di là delle quote annuali ordinarie, l'Associazione può richiedere contributi straordinari per progetti specificamente individuati e previa approvazione assembleare espressa a maggioranza dei presenti. Tali contributi straordinari potranno essere diversamente modulati per categorie di appartenenza e in particolare in considerazione delle due distinte categorie socio persona fisica, e socio licenziatario all’uso del marchio collettivo registrato NATO BRIGANTE.
4. L’Associazione può in ogni caso acquisire dai soci privati e/o da terzi soggetti versamenti spontanei a fondo perduto, senza obbligo di rimborso.

ART. 5 (SOCI)
1. L’associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle  finalità istituzionali dell’associazione, ne condividono lo spirito e gli ideali e si impegnano al rispetto dello statuto vigente.
2. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
-    Soci ordinari: persone o enti pubblici e privati che s’impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
Soci onorari: persone, enti pubblici e privati o istituzioni che abbiano contribuito in maniera importante, con la loro opera od il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione e alla crescita della associazione. Essi hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
3. In particolare i soggetti enti pubblici e privati che intendono far parte dell’associazione devono possedere il requisito dell’appartenenza territoriale.
Tale requisito si intende soddisfatto:
a) Per le aziende di produzione, quando i beni prodotti sono realizzati con processi produttivi svolti esclusivamente e interamente nei territori dell'ex Regno Delle Due Sicilie. Le strutture produttive fino al confezionamento del prodotto devono ovvero essere situate nei territori indicati. In nessun caso il processo produttivo può essere limitato alla sola attività di confezionamento.
b) Per le aziende di servizi, quando, a prescindere dalla localizzazione della struttura, le materie prime, i prodotti e le risorse utilizzate per la realizzazione/erogazione del servizio derivano in misura prevalente (laddove per alcune categorie non vi siano prodotti che soddisfano i requisiti considerati)o pressocchè esclusiva da processi produttivi che soddisfano le indicazioni di cui al punto a. Con particolare riferimento alle aziende di servizi sono redatti appositi Disciplinari e manuali, soggetti a costante aggiornamento, al fine di dettagliare le risorse che posseggono i requisiti territoriali indicati.
4. Per divenire socio occorre comunque fare domanda scritta all’associazione; sulle domande delibera il consiglio direttivo, motivando la deliberazione e valutando di volta in volta il possesso dei requisiti con decorrenza degli effetti successiva all’accettazione della domanda e all’effettivo versamento della quota di partecipazione.
5. La designazione dei soci onorari è riservata all’Assemblea dei Soci per proposta del Consiglio Direttivo.
6. I soci sono obbligati:
a) alla scrupolosa osservanza delle norme del presente Statuto nonché degli atti e delle deliberazioni, dei regolamenti e dei disciplinari, degli organi dell’associazione;
b) all’adempimento degli impegni assunti nell’interesse comune;
c) quando trattasi di imprese, a comunicare tempestivamente alla associazione, nelle forme più idonee, le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale e delle sedi operative e dei legali rappresentanti, e di ogni altro fatto o atto di particolare rilievo.
7. L’associazione si riserva il diritto per mezzo della propria struttura di effettuare verifiche periodiche, anche a mezzo visite presso gli stabilimenti, al fine di accertare la permanenza dei requisiti.

ART. 6 RECESSO DEL SOCIO ED ESCLUSIONE
1. I soci possono recedere dalla Associazione mediante dichiarazione da far pervenire al Presidente, il recesso ha effetto con decorrenza da sei mesi dal ricevimento della menzionata dichiarazione. In tale semestre il socio è comunque vincolato a tutti gli obblighi scaturenti dal presente Statuto. La quota e i contributi versati non può in nessun caso essere riscossa, rimanendo parte integrante del patrimonio della associazione sino allo scioglimento di questa.
2. Decadono automaticamente dall'Associazione i soci che non rinnovano la quota annuale a seguito di specifico sollecito scritto da parte del Presidente o che perdono i requisiti la cui considerazione è stata fondamentale per la loro ammissione.
3. In caso di comportamento che rechi pregiudizio agli scopi, all’immagine o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare, a seconda della gravità del comportamento, le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione. Le delibere di esclusione dei soci sono soggette a ratifica dell’assemblea dei soci.
4. Laddove a seguito del verificarsi dei casi di cui ai punti 1 e 2 e 3 del presente articolo un soggetto non sia più socio lo stesso è interdetto l’uso del logo, del marchio e di altri simboli o riferimenti dell’Associazione e pertanto nel termine di tre mesi dovrà provvedere a proprie spese alla rimozione di ogni simbolo e del marchio dai propri prodotti o ovunque lo stesso sia stato utilizzato.
5. L’Associazione, per il raggiungimento delle sue finalità , si articolerà  sul territorio avvalendosi dell’opera di Presidenti delegati pro-loco, che verranno designati dal Consiglio Direttivo ovvero dall’Assemblea, o dal Presidente (salvo successiva ratifica), che ne stabilisce ruoli e funzioni. L’attività non comporta compensi, salvo che gli organi deleganti non dispongano diversamente. Il Consiglio Direttivo può, eventualmente lo ritenesse opportuno, delegare ai Presidenti pro-loco  alcune competenze proprie.

Art. 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione :
a) L’assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il collegio dei revisori;
e) Il comitato di controllo e gestione sull’uso del marchio collettivo.
Tutte le cariche associative sono elettive su base democratica e vengono prestate gratuitamente

ART. 8 (ASSEMBLEA)
1. L’assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano i medesimi.
2. Spettano all’Assemblea:
a) l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuali;
b) la nomina dei componenti del Consiglio direttivo;
c) la nomina del revisore dei conti;
d) l’approvazione di eventuali modifiche allo Statuto;
e) le decisioni relative allo scioglimento dell’Associazione, la nomina del liquidatore e la definizione dei suoi poteri.
Tutti i soci hanno i medesimi diritti ed obblighi rispetto all’associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, diritto di essere informati sulla vita e sulle deliberazioni dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso in nessun caso. Tutti i soci hanno diritto di essere eletti alle cariche associative c.d. elettorato passivo.
La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

ART. 9 (CONVOCAZIONE e PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA)
1. La convocazione dell’assemblea avviene con le modalità stabilite dal codice civile.
2. L’assemblea potrà essere convocata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo fax, da riceversi da parte del destinatario almeno otto giorni prima della seduta, oppure a mezzo posta certificata.
3. Essa è convocata nei casi previsti dalla legge, ogni qual volta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno e quando viene richiesta da un terzo degli associati.
4. Ove gli amministratori non provvedano, la convocazione dell’assemblea è ordinata con provvedimento del Presidente del Tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla.
5. Per la partecipazione dei soci all’assemblea è necessario che siano iscritti nell’apposito registro degli associati.
6. I soci possono farsi rappresentare nell’assemblea sociale, oltre che dai propri rappresentanti legali anche da delegati o procuratori, muniti di delega scritta a firma, anche non autenticata, del legale rappresentante.
7. Ogni socio ha diritto ad un voto. i soci hanno diritto di voto su tutte le questioni di competenza dell’assemblea senza limitazione alcuna.

ART. 10 (MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA)
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo oppure dall’Amministratore più anziano d’età presente o, in loro assenza od impedimento, da persona eletta dall’Assemblea.
2. L’Assemblea nomina un segretario, anche non socio, a meno che il verbale non venga redatto da un notaio, e, se richiesto dal Presidente, nomina due scrutatori. Spetta al Presidente constatare la validità delle deleghe ed i diritti dei presenti a partecipare all’Assemblea.
3. L’Assemblea deve esse convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, nonché in tutti i casi previsti dalle leggi vigenti.
4. Hanno diritto di partecipare all’assemblea e hanno diritto di voto tutti i soci.
5. L’assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
7. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
8. L’assemblea per l’approvazione delle modifiche statutarie è costituita e delibera con tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta degli associati.

ART. 11 (CONSIGLIO DIRETTIVO)
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo ed operativo dell’associazione ed è composto da tre a nove membri.  I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. IL Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno due dei membri che lo compongono. Il consiglio è convocato dal presidente senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.
2. Il Consiglio DIRETTIVO è  investito di ogni potere per il conseguimento e l’attuazione degli scopi associativi e delle deliberazioni assembleari, nonché per la direzione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione.
In particolare il Consiglio:
a) predispone il bilancio consuntivo e preventivo e cura l’amministrazione della associazione. L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
b) delibera sull’ammissione dei soci;
c) predispone atti e regolamenti da sottoporre all’approvazione della assemblea tesi a disciplinare lo svolgimento dell’attività associativa;
e) nomina i membri del comitato di gestione e controllo sull’uso del marchio collettivo.
f) delibera sulle sanzioni ai soci in caso di comportamenti difformi rispetto allo statuto o ai regolamenti dell’Associazione o comunque dannosi dell’immagine, delle finalità o del patrimonio dell’Associazione.
3. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’associazione.
Si riunisce in media due volte l’anno ed è convocato da:
-    Il presidente;
-    almeno uno dei suoi elementi, per richiesta motivata;
-    almeno un terzo dei soci con richiesta motivata e scritta.
4. Gli Amministratori sono rieleggibili.
5. Il Consiglio di Amministrazione conferisce al Presidente tutte le attribuzioni ed i poteri necessari all’operatività dell’Associazione.
6. Le convocazioni del consiglio direttivo sono effettuate anche via fax, via mail oppure a mano, e consegnate almeno cinque giorni prima, o in caso d’urgenza, almeno un giorno prima dell’adunanza, al domicilio di ciascun amministratore.
Il Consiglio può, tuttavia, validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri in carica.
7. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono raccolte in apposito libro vidimato dal Presidente e dal segretario della seduta.

ART. 12 (PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE)
1.    Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ed è il legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti. La firma e la legale rappresentanza della associazione di fronte ai terzi in giudizio e di fronte a qualsiasi soggetto o autorità sono conferite al Presidente.

ART. 13 (IL COMITATO DI CONTROLLO E GESTIONE SULL’USO DEL MARCHIO COLLETTIVO)
1.    Il Comitato di gestione e di controllo nominato dal Consiglio Direttivo e composto da un numero minimo di tre membri, ha la facoltà di svolgere, direttamente o tramite persone incaricate, verifiche nei luoghi di produzione, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei beni ovvero di prestazione dei servizi oggetto della licenza d'uso del marchio, al fine di verificare il rispetto e la permanenza dei requisiti per l’ammissione all’associazione e all’uso del marchio collettivo NATO BRIGANTE.
2.    Non possono essere nominati membri del comitato di controllo, data la funzione di garanzia che lo stesso è chiamato a svolgere, i titolari o amministratori o soci o personale con cariche direttive delle imprese licenziatarie all’uso del marchio collettivo NATO BRIGANTE.

ART. 14 (COMPENSI e RIMBORSI)
1. Al Presidente ed ai membri del Consiglio direttivo non spettano indennità, salvo diversa decisione assembleare, ma spettano esclusivamente rimborsi spese in ragione dell’attività effettivamente svolta nell’interesse dell’Associazione.

ART 15 (IL REVISORE DEI CONTI)
1. Qualora lo ritenga utile o opportuno (o qualora ciò divenga obbligatorio per disposizione di legge) l’assemblea dei soci può nominare un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti al di fuori degli associati. Se nominato, il collegio accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio o rendiconto consuntivo alle scritture contabili e redige una relazione alla stessa. Può eseguire verifiche e controlli sulla gestione amministrativa dell’associazione. Può partecipare alle riunioni degli organi sociali.

ART. 16 (UTILI)
1. Gli eventuali utili netti derivanti dall’attività dell’Associazione dovranno essere necessariamente reinvestiti per il perseguimento delle finalità sociali.

ART. 17 (UTILIZZO DELLA DENOMINAZIONE E DEL LOGO NATO BRIGANTE)
1. La denominazione NATO BRIGANTE ed il relativo logo possono essere utilizzati dalle singole imprese associate unicamente successivamente alla delibera del consiglio direttivo che attesti il possesso dei requisiti previsti.
2. In ogni caso l’utilizzo della denominazione e del logo NATO BRIGANTE da parte degli associati così come di terzi soggetti deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio direttivo.

ART 18 (SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE)
1. La società si scioglie:
a) per il decorso del termine;
b) per la sopravvenuta impossibilità di conseguire le proprie finalità, salvo che l’assemblea , all’uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
c) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;
d) per deliberazione dell’assemblea;
e) per le altre cause previste dalla legge.
2. L’assemblea, se del caso convocata dall’organo amministrativo, delibererà su:
- il numero dei liquidatori;
- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori con indicazione di quello cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.
2. La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni degli amministratori.

ART. 19 (RINVIO)
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

 

 
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