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STATUTO DEL MARCHIO COLLETTIVO
NATO BRIGANTE


ART. 1 - Marchio
ART. 2 - Titolare
ART. 3 - Soggetti che possono richiedere la licenza
ART. 4 - Beni e servizi ammissibili
ART. 5 – Licenza d’uso
ART. 6 - Domanda per il rilascio della licenza d'uso
ART. 7 - Modalità d'uso del marchio e obblighi del licenziatario
ART. 8 - Controlli
ART. 9 - Sanzioni
ART. 10 - Revoca della licenza d'uso e decadenza del diritto d'uso
ART. 11 - Controversie
 

 



ART. 1 IL MARCHIO
1. Il presente Statuto disciplina l’uso del marchio collettivo NATO BRIGANTE, marchio collettivo disciplinato ai sensi degli artt. 2570 del cod. civ. e dall’art. 2 legge marchi, novellati rispettivamente dagli artt. 3, per quanto riguarda l’art. 2 l.m. e 82, per quanto riguarda l’art. 2570 cod. civ., del d.lgs. 480/1992 di recepimento della direttiva comunitaria 89/104/CEE.
2. Il “design” del marchio segue una precisa metodologia progettuale, esprimendo attraverso una costruzione simbolica sentimenti di appartenenza e identità.
Il marchio consiste in una N. e una B., iniziali del marchio (all’interno delle quali è riportato il nome stesso del marchio), seguite dalla scritta PER IL FUTURO DEI TUOI FIGLI. Alle parole si affianca un simbolo: la ginestra.
3. Il marchio collettivo Nato Brigante vuole essere sostanzialmente uno strumento di marketing per dotare le imprese e il territorio dell'ex UTRIUSQUE SICILIAE ovvero Regno delle Due Sicilie di un’identità riconoscibile e identificabile con la zona di appartenenza incrementandone la visibilità a livello nazionale e internazionale.
Ha quindi funzioni e potenzialità diverse dalle denominazioni di origine (come DOC o DOP), che puntano invece alla salvaguardia del prodotto.
Il marchio collettivo NATO BRIGANTE rappresenta infatti uno strumento di  promozione dello sviluppo e di valorizzazione economica e sociale dei territori dell’ex UTRIUSQUE SICILIAE  ovvero Regno Delle Due Sicilie , dotando le imprese che producono beni e commercializzano o utilizzano beni prodotti su tali territori di visibilità e riconoscibilità, svolgendo una funzione distintiva dell’origine e della provenienza dei prodotti.
L'obiettivo è dunque contraddistinguere e diffondere i prodotti e i servizi realizzati nel Territorio considerato e massimizzare la loro conoscenza e le loro opportunità commerciali e attraverso il messaggio identitario e di appartenenza, e, dunque, per mezzo di uno sviluppo mirato dei consumi favorire concretamente lo sviluppo aziendale e occupazionale del Territorio, diffondere la conoscenza del territorio,  agevolando l'attrazione turistica, sollecitando investimenti esogeni con conseguenti benefici economici per tutta la comunità, difendendo ed incentivando l’occupazione lavorativa e lo sviluppo di processi di empowerment delle popolazioni di tali territori. Il concetto di Empowerment si intende come riferimento all'accrescimento spirituale, politico, sociale e della forza economica della comunità, e allo sviluppo della fiducia nelle proprie capacità.
L’utilizzo del marchio collettivo NATO BRIGANTE, nell’ottica della propria finalità di favorire lo sviluppo del Territorio dell’ex Regno delle Due Sicilie, non punta a  creare situazioni di ingiustificato privilegio o recare pregiudizio allo sviluppo di analoghe iniziative nelle singole regioni, o da parte di altri imprenditori nell’ambito della correttezza professionale (art. 2 comma 4 del regio decreto n. 929/1942 come modificato dal decreto legislativo n. 480/1992), ricercando e promuovendo anzi la collaborazione con gli enti e le strutture o altre associazioni analoghe presenti sul territorio in una vision di sviluppo collettivo e diffuso. In tale prospettiva al fine di reggere la competitività, attuando una strategia di marketing territoriale, l’associazione NATO BRIGANTE, titolare del marchio, si impegna a favorire il coinvolgimento ed il confronto con le Regioni, le Provincie nonché con le associazioni di categoria (Sindacati ed Associazioni Industriali), con le Camere di Commercio, le Università e altre associazioni e enti presenti sul territorio.

ART. 2 - Titolare
1. Titolare del marchio è l'ASSOCIAZIONE NATO BRIGANTE.

ART. 3 – SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA LICENZA
1. Possono richiedere la licenza per l'uso del marchio i soggetti soci dell'ASSOCIAZIONE NATO BRIGANTE che sono in possesso dei requisiti definiti nel presente regolamento e nei disciplinari d’uso.
2. La richiesta può riguardare sia i beni che i servizi e si rivolge a tutti i settori.
3. I soggetti che richiedono l'accesso all'uso del marchio devono soddisfare il requisito della appartenenza territoriale.
a) Per le aziende di produzione i beni da contrassegnare con il marchio collettivo in oggetto devono ovvero essere realizzati con processo produttivo svolto esclusivamente e interamente nei territori dell'ex Regno Delle Due Sicilie. Le strutture produttive fino al confezionamento del prodotto devono ovvero essere situate nei territori indicati. In nessun caso il processo produttivo può essere limitato alla sola attività di confezionamento.
b) Per le aziende di servizi il requisito si intende soddisfatto quando, a prescindere dalla localizzazione della struttura, le materie prime, i prodotti e le risorse utilizzate per la realizzazione/erogazione del servizio sono in misura prevalente (laddove per alcune categorie non vi siano prodotti che soddisfano i requisiti considerati) o pressocchè esclusiva contrassegnate con il marchio stesso. Con particolare riferimento alle aziende di servizi sono redatti appositi Disciplinari e manuali soggetti a costante aggiornamento, al fine di dettagliare per ciascuna categoria i prodotti che posseggono i requisiti territoriali indicati il cui uso presiede al rilascio della licenza d’uso del marchio collettivo.
4. I soggetti che richiedono l'accesso all'uso del marchio devono dimostrare di possedere, oltre al requisito della appartenenza territoriale di cui al punto 2, altresì i seguenti requisiti di onorabilità:
a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
b) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II (dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) e VIII (dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio) del libro II del Codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
c) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
d) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso.
4. I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:
a) nel caso di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un istitore o un direttore, anche da questi ultimi;
b) nel caso di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni e dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le società consortili e le cooperative;
c) nel caso di Consorzi e di Associazioni, dal Presidente.
5. I soggetti che richiedono l'accesso all'uso del marchio devono inoltre dimostrare il rispetto della legge n. 626, del 19.9.1994, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di prevenzione degli infortuni e degli incidenti sul lavoro, delle norme generali in materia di lavoro dipendente e delle norme contrattuali collettive in materia di trattamento del personale dipendente.
6. La denominazione NATO BRIGANTE ed il relativo logo possono essere utilizzati dalle singole imprese associate che ne facciano richiesta unicamente successivamente alla delibera del consiglio direttivo che attesti il possesso dei requisiti necessari. In ogni caso l’utilizzo della denominazione e del marchio NATO BRIGANTE da parte degli associati così come di terzi soggetti deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione titolare del marchio.

ART. 4. BENI E SERVIZI AMMISSIBILI
Possono essere contrassegnati con il marchio tutti i beni e tutti i servizi. In particolare, già nella prima fase operativa, possono essere contrassegnati i seguenti beni e servizi (riconducibili alle classi di prodotti e di servizi dell'apposita classificazione internazionale in materia di registrazione dei marchi):

- Beni
a)di cui alle classi 29, 30, 31 32 e 33 e in particolare agricoli, orticoli, granaglie, frutta e ortaggi freschi; oli e grassi commestibili; carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; marmellate; uova, latte e derivati del latte; carni lavorate, formaggi, pesci;Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; liquori, vini e bevande;
b) di cui alle classi 11, 19 e 21 e in particolare ceramica;
c) di cui alla classe 21 e in particolare artigianato artistico e tradizionale;
d) di cui alla classe 1 e in particolare prodotti chimici destinati all’industria, alle scienze e fotografia, come pure all’agricoltura, all’orticoltura e alla silvicoltura; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti;
e)di cui alla classe 2 e in particolare Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli ed in polvere per pittori, decoratori, tipografi ed artisti;
f) di cui alla classe 3 e in particolare preparati per la sbianca ed altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici;
g) di cui alle classi 5 e 10 e in particolare prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bebè; impiastri, materiale per fasciature e di sutura, disinfettanti,  apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, articoli ortopedici, preparati per distruggere gli animali nocivi; fungicidi, erbicidi;
h) di cui alla classe 9 in particolare Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione o la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione e degli elaboratori elettronici ; estintori;
i) di cui alle classi 7 e 12 e in particolare macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli diversi da quelli azionati manualmente; incubatrici per uova Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici;
l) di cui alle classi 8 e 21 e in particolare Utensili e strumenti azionati manualmente; articoli di coltelleria, forchette e cucchiai; armi bianche; rasoi; Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina; pettini e spugne; spazzole; materiali per pulizia; vetreria, porcellana e maiolica;
m)di cui alla classe 11 e in particolare Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d’acqua e impianti sanitari;
n) di cui alla classe 13 e in particolare Armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d’artificio;
o) di cui alla classe 14 e in particolare Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati; gioielleria, bigiotteria; pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici;
p) di cui alla classe 15 e in particolare Strumenti musicali;
q) di cui alla classe 16 e in particolare Carta, cartone e prodotti in queste materie; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti, pennelli; macchine da scrivere ed articoli per ufficio; materiale per l’istruzione e l’insegnamento; materie plastiche per l’imballaggio; caratteri tipografici; clichés;
r) di cui alla classe 18 e in particolare Cuoio e sue imitazioni, e articoli in queste materie; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria;
s)di cui alla classe 20 e in particolare Mobili, specchi, cornici; prodotti in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche;
t)di cui alle classi 22 e 23 e 24 e 26 e 27 e in particolare Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi; fibre tessili grezze; Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli. Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille ed aghi; fiori artificiali; Tappeti, zerbini, stuoie e materiali per tappeti, linoleum ed altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie da pareti (non tessili);
u)di cui alla classe 25 e in particolare Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria;
v)di cui alla classe 28 e in particolare Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale.

- Servizi:
a) di cui alla classe 43 e in particolare ristorazione, agriturismo, alberghieri, campeggi e alloggi temporanei;
b) di cui alla classe 41 e in particolare educazione, formazione, divertimento e attività sportive e culturali;
c) di cui alla classe 37 e in particolare Costruzioni edili; riparazione; servizi d’installazione;
d) di cui alla classe 42 e in particolare Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software;
e) di cui alla classe 44 e in particolare cure d’igiene e di bellezza per persone ed animali; servizi per l’agricoltura, l’orticoltura e la silvicoltura.

ART. 5 – LICENZA D’USO
1.La licenza d'uso del marchio è rilasciata a tempo indeterminato, con provvedimento del Consiglio Direttivo. Essa conferisce il diritto all'uso del marchio solo per i beni e per i servizi indicati nel provvedimento con il quale viene rilasciata.
2.La eventuale rinuncia alla licenza deve essere comunicata dal Licenziatario al Consiglio Direttivo, di norma, con preavviso di almeno sei mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto con decorrenza da 6 mesi dal ricevimento della menzionata dichiarazione. In tale semestre il socio è comunque vincolato a tutti gli obblighi scaturenti dal presente Statuto.

ART. 6 – DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA D’USO
1. La domanda per il rilascio della licenza d'uso del marchio deve essere redatta in forma scritta e presentata al Comitato direttivo dell’ASSOCIAZIONE.
2. La presentazione della domanda comporta automaticamente l'accettazione del presente Regolamento, dei Disciplinari di accesso all'uso del marchio.
3. La domanda deve contenere i seguenti dati ed elementi:
a) le informazioni e la documentazione che consentono di verificare che il richiedente è in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previsti dal presente Regolamento, dai Disciplinari di accesso all'uso del marchio per le aziende di servizi;
b) ogni altra informazione richiesta dal Comitato DIRETTIVO, anche tramite eventuale apposita modulistica.
4. Il Comitato direttivo verifica che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previsti dal presente Regolamento, dai Disciplinari di accesso all'uso, svolge le attività istruttorie che ritiene opportune, anche mediante verifiche presso l'azienda del richiedente, direttamente o tramite persona incaricata, e decide sulla domanda entro 120 giorni dalla sua presentazione;
5. Il Comitato direttivo notifica al richiedente l'esito dell'esame della domanda che può comportare:
a) l'accoglimento;
b) la reiezione;
c) il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori. In tal caso il Comitato direttivo fornisce le relative specifiche indicazioni e fissa una data di scadenza entro la quale il richiedente deve provvedere al perfezionamento della domanda stessa;
6. Contro le decisioni del Comitato di gestione e di controllo è consentito ricorso.

ART. 7 – MODALITA’ DI USO DEL MARCHIO E OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO
1. Il Licenziatario, nell'uso del marchio, deve attenersi alle modalità prescritte dal presente Regolamento e dai disciplinari d'uso e, comunque, alle ragionevoli indicazioni fornite  per quanto riguarda la posizione, la forma, la dimensione, il colore ed altri eventuali elementi distintivi.
2. Il Licenziatario deve astenersi dal depositare o utilizzare marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione, di associazione e di identificazione con il marchio o con i singoli elementi che lo compongono.
3. Il Licenziatario è tenuto, nell'uso del marchio e nello svolgimento delle relative attività, a non compiere alcun atto od omissione che possa danneggiare o ledere la reputazione del marchio stesso e/o della ASSOCIAZIONE.
4. Il Licenziatario non può cedere la licenza, concedere sub licenze, o altrimenti disporre del marchio a favore di terzi, senza il preventivo assenso del Comitato DIRETTIVO.
5. Il Licenziatario è tenuto ad usare il marchio solo per i beni e per i servizi indicati nel provvedimento con il quale viene rilasciata la licenza e non può usare il marchio in relazione a beni e servizi diversi salvo preventiva nuova richiesta e autorizzazione da parte dell'associazione.
7. Il Licenziatario è tenuto a fornire, a richiesta del Comitato di gestione e di controllo o del comitato direttivo la documentazione o altro materiale comprovante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento, e dai disciplinari di accesso all’uso per le aziende di servizi.
8. Il Licenziatario, qualora venga a conoscenza di violazioni di terzi nell'uso del marchio, è tenuto a darne immediata informazione scritta al Comitato di gestione e di controllo, fornendo, ove richiesta, assistenza nella ricerca della relativa documentazione o del relativo materiale probatorio.
9. Il Licenziatario deve astenersi:
a) dall'immettere in commercio, e se già immessi ritirarli immediatamente a proprie spese, beni contraddistinti con il marchio che non siano conformi alle prescrizioni del presente Regolamento;
b) dal prestare servizi contraddistinti con il marchio che non siano conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, e dei Disciplinari di accesso all'uso.
10. Il Licenziatario è tenuto a lasciare indenne la Associazione da qualsiasi richiesta di danni o da altra pretesa di terzi nei suoi confronti, in relazione a beni commercializzati e a servizi prestati con l'uso del marchio.
11. Il Licenziatario è tenuto a cessare o a sospendere l'uso del marchio, senza pretesa di risarcimento di danni, qualora, per cause sopravvenute, l’Associazione perda definitivamente o temporaneamente la titolarità del marchio stesso.

ART. 8 – CONTROLLI
1. Alla gestione del marchio e al controllo sul suo corretto uso provvede L'Associazione NATO BRIGANTE a mezzo apposito comitato di controllo nominato dal consiglio direttivo dell’Associazione, composto da un minimo di tre membri.
2. Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritte dal presente Regolamento e dai Disciplinari di accesso all'uso per le aziende di servizi, da parte del Licenziatario, anche in tempi successivi al rilascio della licenza, compete al Comitato di gestione e di controllo.
3. Il Comitato di gestione e di controllo ha la facoltà di svolgere, direttamente o tramite persone incaricate, verifiche nei luoghi di produzione, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei beni ovvero di prestazione dei servizi oggetto della licenza d'uso del marchio.
4. I soggetti che effettuano le verifiche ne verbalizzano l'esito e qualora rilevino usi del marchio non autorizzati o in violazione delle disposizioni del presente Regolamento, dei Disciplinari di accesso all'uso e d'uso del marchio stesso, redigono processo verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata.
5. Non possono essere nominati membri del comitato di controllo, data la funzione di garanzia che lo stesso è chiamato a svolgere, i titolari o amministratori o soci o personale con cariche direttive delle imprese licenziatarie all’uso del marchio collettivo NATO BRIGANTE.

ART. 9 – Sanzioni
1. In caso di comportamento difforme, o in generale comportamenti che rechino pregiudizio agli scopi, l’immagine del marchio collettivo o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio Direttivo, su propria iniziativa o su segnalazione o per effetto delle attività di controllo del comitato di controllo e gestione, dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’associazione.
In particolare:
a) in caso di inadempienza lieve: nell'invito ad eliminare, entro un ragionevole termine perentorio, e a proprie spese, le cause che originano l'inadempienza;
b) in caso di inadempienza grave o di reiterazione di inadempienza lieve: nella diffida a sospendere, con effetto immediato ovvero nell'eventuale diverso termine prescritto, l'immissione sul mercato dei prodotti o la prestazione dei servizi cui si riferisce l'inadempienza, fino al momento di rimozione delle cause che la originano;
c) in caso di inosservanza della diffida di cui alla lettera b): nella revoca della licenza d'uso del marchio, fatte salve le eventuali azioni legali per la salvaguardia della tutela del marchio stesso.
2. In relazione alle prescrizioni del presente Regolamento, costituiscono:
a) inadempienze lievi :
-    il compimento di atti od omissioni che, ove ripetute, possono danneggiare o ledere la reputazione del marchio e/o della ASSOCIAZIONE;
b) inadempienze gravi:
-    l'uso del marchio per contrassegnare beni e/o servizi diversi da quelli indicati nel provvedimento con il quale viene rilasciata la licenza;
-    il deposito ai fini della registrazione o la utilizzazione di marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione, di associazione e di identificazione con il marchio o con i singoli elementi che lo compongono;
-    la cessione della licenza, la concessione di sub licenze o altre forme contrattuali di disposizione del marchio a favore di terzi, senza il preventivo assenso del Consiglio Direttivo;
-    la perdita dei requisiti non comunicata e il mancato rispetto dei Disciplinari di accesso all’uso del marchio per le aziende di servizi;
Laddove a seguito del verificarsi dei casi di cui al presente art e all’art 5 o 10 è interdetto l’uso del logo, del marchio e di altri simboli o riferimenti dell’Associazione e pertanto nel termine di 3 mesi dovrà provvedere a proprie spese alla rimozione di ogni simbolo e del marchio dai propri prodotti o ovunque lo stesso sia stato utilizzato.  
4. Contro i provvedimenti del Comitato di gestione e di controllo e del Consiglio direttivo è ammesso ricorso.

ART. 10 – REVOCA DELLA LICENZA D’USO E DECADENZA DEL DIRITTO D’USO
1. La licenza d'uso del marchio può essere revocata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, oltre che nel caso previsto dalla lettera c), comma 1, dell'art.9, nei seguenti casi:
a) per rifiuto di consentire i controlli;
b) per il mancato versamento di diritti, qualora previsti.
2. Il Licenziatario decade dal diritto all'uso del Marchio in caso di perdita dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3, comma
A o per perdita o mancato rispetto o perdita dei requisiti di appartenenza territoriale.
3. A seguito della revoca della licenza o della decadenza dal diritto d'uso del marchio al Licenziatario è vietato qualsiasi
uso del marchio stesso. Il medesimo deve restituire immediatamente alla ASSOCIAZIONE ogni materiale, anche personale, riproducente il marchio e provvedere a proprie spese all’eliminazione immediata del marchio stesso da ogni confezione o altro strumento comunicativo.

ART. 11 – CONTROVERSIE
1.La ASSOCIAZIONE, nei limiti inderogabili di legge, è esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti del Licenziatario nei seguenti casi:
a)    per causa di nullità del marchio;
b)    per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del marchio;
c)    per causa di violazione dei diritti di marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del marchio stesso.
2. Per qualsiasi controversia attinente la licenza di accesso e d'uso o l'uso del marchio è competente esclusivamente il foro di AVELLINO.
 

 
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